Iscritto al Roulo Periti Esperti della CCIIAA di Vicenza al numero 914 per la categoria XXI SUB 13: ANALISI DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI.
Iscritto nell'Albo dei CTU del Tribunale di Vicenza al numero 1484 con specializzazione : SICUREZZA INFORMATICA.
L'Attivita' C.T.U / C.T.P : Talvolta, il giudice, ai fini di pervenire ad una composizione del conflitto, ha facoltà di avvalersi di esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari, ciò in quanto i problemi posti dagli accennati conflitti non possono trovare idonee soluzioni solo in base alla mera conoscenza di norme di legge, o cognizioni di comune esperienza. Le persone che in materia abbiano una particolare competenza, vengono chiamate consulenti tecnici di ufficio (CTU). I consulenti tecnici di parte (CTP) sono a loro volta esperti del campo per il quale il magistrato ha ordinato una perizia, ma vengono nominati dalle parti in conflitto, qualora ne richiedessero l'assistenza.
Fonti Normatiche che regolano L'attivita' dei C.T.U. e C.T.P.:
Le figure professionale di CTU e CTP sono previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I – Disposizioni Generali – Capo III – Art. 61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III – Parte I – Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo IV – Perizia – Art. 220/233).
L'Attività del Perito/Esperto della CCIIAA:
L´attività di perito ed esperto, da un punto di vista tecnico, si concretizza generalmente nel fornire una prestazione d´opera non intellettuale disciplinata principalmente dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il perito ai sensi dell´art. 2222 c.c. "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un´opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti delvcommittente".
L´attività di perito ed esperto è estremamente varia in quanto consiste nell´assistenza tecnica in qualsiasi attività per la quale è richiesta una particolare competenza in uno o più settori specifici. I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.
Si ritiene opportuno evidenziare la netta distinzione fra il ruolo dei periti e degli esperti e il ruolo dei "periti di tribunale"; quest´ultimo, disciplinato dal R.D. 18/12/1941 n. 1368 - disposizioni per l´attuazione del Codice di Procedura Civile -, la cui denominazione esatta è "Albo dei consulenti tecnici del giudice", raccoglie i nominativi di coloro che, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, possono esercitare le funzioni di consulenza per il tribunale. Va peraltro ricordato che l’iscrizione in uno di detti albi non preclude l’iscrizione all’altro, anzi l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti può essere considerata titolo valido per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice.
Fonti Normative che regolano l´attività dei periti ed esperti:
Art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20/09/1934 n. 2011; il regolamento provinciale approvato dal Ministero dell’Industria e adottato dalla Camera di Commercio di Alessandria sulla base del regolamento tipo approvato con D.I. del 29.12.1979.


C.T.U./C.T.P.